lunedì 9 agosto 2010

Il T.A.R. riconosce all’Ente Parco la supremazia sulle scelte territoriali

Ancora una volta una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio dà ragione al Parco dei Castelli Romani su un ricorso presentato da un privato cittadino. Questi aveva richiesto un nulla-osta per la realizzazione di piscine private, che il Parco ha negato adducendo motivazioni di carattere ambientale. In questo caso le motivazioni ambientali sono determinate dall’abbassamento della falda acquifera che si registra nei Castelli Romani e che sta creando gravi difficoltà per l’erogazione dell’acqua, nelle case di diversi comuni dei Castelli Romani. Tali gravi problematiche, determinate dalla penuria di acqua, secondo il Parco rendono insostenibile dal punto di vista ambientale, la realizzazione di piscine che, usando l’acqua, depauperano ancor di più la falda idrica.

Acqua che se viene dalla rete la sottrae ai servizi domestici, se viene prelevata dai pozzi la sottrae alla falda (con i visibili abbassamenti dei laghi), se viene da altri siti con autobotti è comunque prelevata in natura e produce ancora più forti impatti ambientali in termini di inquinamento per il trasporto, se viene convogliata dalle acque piovane impedisce il ripascimento delle falde. Insomma in qualsiasi caso ci sono degli effetti più o meno negativi.

Per le piscine private quindi, il Parco ha fatto benissimo a negare il nulla osta, ci sembra però che questa sentenza sia di un’importanza cruciale e va ad aggiungersi ad altre importanti sentenze dello stesso tribunale che elevano l’Ente Parco a decisore ultimo e incontestabile di tutte le questioni che riguardano la gestione territoriale all’interno dei confini del Parco stesso.
Recita così quest’ultima sentenza:
la normativa in materia di aree protette riconosce all’Ente gestore il potere-dovere di limitare la realizzazione di opere che possono compromettere la salvaguardia dell’ambiente naturale tutelato anche sotto il profilo geomorfologico e idrogeologico (art. 27 e 28 dela L.R. n. 29 del 1997; art.1 L.6 dicembre 1991, n. 394)”. In pratica il T.A.R. riconosce al Parco un potere molto forte.

Qualche Amministrazione comunale ha tentato di limitarlo a suo tempo ricorrendo contro il Piano di Assetto (P.d.A.) del Parco e già in quell’occasione il T.A.R. aveva espresso un pronunciamento piuttosto netto. Per esempio il Comune di Grottaferrata aveva presentato ricorso contro il Piano di Assetto del Parco affermando che questo non poteva intervenire su questioni di “Paesaggio” e che i Piani Regolatori Generali comunali sono più importanti del P.d.A. Il T.A.R., al contrario, ha affermato che non è vera né l’una cosa né l’altra; non solo il Parco deve occuparsi di Paesaggio, ma il Piano di Assetto è strumento sovraordinato rispetto ai Piani Regolatori comunali, i quali a questo si devono adeguare.

Con quest’ultima sentenza poi, affermando “il potere-dovere dell’Ente Parco di limitare la realizzazione di opere che possono compromettere la salvaguardia dell’ambiente naturale”, il T.A.R. consegna al Parco dei Castelli Romani le chiavi della tutela del territorio. Un potere che era già noto e giuridicamente definito, ma politicamente assai avversato.

Noi cittadini che amiamo il bellissimo territorio castellano, e che ci sentiamo in buona e folta compagnia, possiamo considerare il Parco un alleato istituzionale; gli speculatori e i loro sostenitori politici troveranno nell’Ente Parco un ostacolo certo ai loro piani.

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